ATTO COSTITUTIVO DELL’ASSOCIAZIONE DENOMINATA “ONDJANGO

ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA’ SOCIALE”

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Il giorno ventiquattro, del mese di gennaio, dell’anno duemila quattordici, presso la sede sociale della costituente associazione denominata “ONDJANGO Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale”, posta in Genova (GE), Piazza Colombo, n° 2, int. 2, sono presenti:

- Simona Barbieri, nata a Genova (GE), il 18 marzo 1972, cittadina italiana, residente in Camogli (GE), Via Aurelia, n. 69 B, carta d’identità n. AR 6692847, rilasciata in data 16 luglio 2009 dal Comune di Camogli (GE), codice fiscale: BRB SMN 72C58 D969J, professione impiegata;

- Alessandro Beber, nato a Cavalese (TN), il 31 agosto 1968, cittadino italiano, residente in Marone (BS), Via Cavour, n. 3, carta d’identità n. AT 2609326, rilasciata in data 9 luglio 2013 dal Comune di Marone (BS), codice fiscale BBR LSN 68M31 C372 G, professione architetto;

- Giancarlo Beltracchi nato a Brescia (BS), il 17 marzo 1969, cittadino italiano, residente in Marone (BS), Via Ponzano, n. 33, carta d’identità n. AT 2609311, rilasciata in data 1 luglio 2013 dal Comune di Marone (BS), codice fiscale BLT GRC 69C17 B157 T, professione architetto;

- Fabio Bonetti, nato a Sesto San Giovanni (MI), il 20 luglio 1969, cittadino italiano, residente in Azzone (BG), Via Pizzo Camino, n. 9, carta d’identità n. AK 7534214, rilasciata in data 19 giugno 2004 dal Comune di Azzone (BG), codice fiscale BNT FBA 69L20 I690 S, professione architetto.

- Marco Buratti, nato a Genova (GE), il 13 agosto 1959, cittadino italiano, residente in Genova (GE), Corso Magenta, n. 23, int. 10, scala D, carta d’identità n. AS 1857270 rilasciata in data 16 giugno 2010 dal Comune di Genova (GE), codice fiscale: BRT MRC 59M13 D969 W, professione avvocato;

- Giovanni Flesca, nato a Genova (GE), il 19 ottobre 1958, cittadino italiano, residente in Genova (GE), Viale Francesco Gambaro, n. 9, int. 1, scala A, carta d’identità n. AS 8137069, rilasciata in data 15 novembre 2011 dal Comune di Genova (GE), codice fiscale FLS GNN 58R19 D969 V, professione commercialista;

- Marco Granara, nato a Savignone (GE), il 22 dicembre 1940, cittadino italiano, residente in Ceranesi (GE), Piazza Santuario Guardia, n. 4, carta d’identità n. AN 2491093, rilasciata in data 29 maggio 2006 dal Comune di Ceranesi (GE), codice fiscale: GRN MRC 40T22 I475 L, professione sacerdote;

- Matteo Moretti, nato a Genova (GE), l’8 novembre 1982, cittadino italiano, residente in Genova (GE), Via L. Montaldo, n. 22, int. 63, patente di guida cat. B n. GE5144170F, rilasciata in data 30 marzo 2001 dalla Motorizzazione Civile di Genova (GE), codice fiscale: MRT MTT 82S08 D969 P, professione docente universitario;

- Moises Rafael, nato a Ganda Benguela Ang (Azg), il 29 maggio 1975, cittadino angolano, residente in Roma (RM), Via di Torre Rossa, n. 21, carta d’identità n. AS 0379575 rilasciata in data 15 marzo 2011 dal Comune di Roma (RM), codice fiscale: RFL MSS 75E29 Z302 U, professione missionario;

I presenti designano, come Presidente dell’Assemblea degli associati così riunita, il Sig. Moises Rafael, il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione la Sig.ra Simona Barbieri, quale Segretario ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell’Assemblea illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione dell’associazione denominata “ONDJANGO Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale” e dà lettura dello statuto sociale da considerarsi parte integrante del presente atto costitutivo. Lo statuto è approvato all’unanimità dai presenti.

I presenti, di comune accordo, stipulano e convengono quanto segue:

ART. 1 - COSTITUZIONE

Fra i suindicati comparenti è costituita, ai sensi all’art. 17 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n° 460, una libera associazione denominata “Associazione ONDJANGO Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale”

L’Associazione potrà identificarsi presso i terzi con la denominazione “ONDJANGO ONLUS”.

ART. 2 - SEDE

L’associazione ha sede in Genova (GE), Piazza Colombo, n° 2, int. 2.

ART. 3 - PRINCIPI ISPIRATORI

Lo spirito e la prassi dell’associazione sono permeati dal completo e assoluto rispetto dei principi generali ispiratori della Costituzione Italiana quali il rispetto della personalità e della dignità umana e spirituale.

L’associazione è apartitica e si attiene ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, anche indiretto, quindi divieto assoluto di speculazioni di qualsiasi tipo. le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto dell’Associazione, debitamente autorizzate dal Consiglio Direttivo).

Gli aderenti svolgono in modo personale e spontaneo la propria attività animata da spirito di solidarietà ed attuata con correttezza, buona fede, probità e rigore morale.

ART. 4 - FINALITA’

L’associazione, in conformità di quanto disposto nell’atto costitutivo, intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

ART. 5 - DURATA

L’associazione ha durata illimitata nel tempo.

Per tutta la durata dell’associazione non potranno essere distribuiti, né direttamente né indirettamente, avanzi di gestione, riserve, fondi o residui di capitale.

ART. 6 - ORGANI SOCIALI

CONSIGLIO DIRETTIVO

I presenti dispongono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia composto di tre membri e nominano a farne parte i Signori Moises Rafael, Simona Barbieri e Matteo Moretti ai quali contestualmente attribuiscono le cariche di:

Sig. Moises Rafael, Presidente;

Dr.ssa Simona Barbieri, Vice-Presidente;

Prof. Matteo Moretti, Consigliere.

ART. 7 - ESERCIZIO SOCIALE

Il primo esercizio sociale si chiuderà in data 31 dicembre 2014.

ART. 8 - SPESE

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell’associazione qui costituita.

Letto, approvato e sottoscritto

Genova, 24 gennaio 2014

Marco Granara Simona Barbieri

Giovanni Flesca Moises Rafael

Giancarlo Beltracchi Marco Buratti

Alessandro Beber Fabio Bonetti

Matteo Moretti

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DENOMINATA

“ONDJANGO ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA’ SOCIALE”

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ART. 1 - COSTITUZIONE

L’associazione denominata “ONDJANGO Organizzazione non lucrativa di utilità sociale”, più avanti chiamata per brevità associazione, è disciplinata dal presente statuto ed è costituita ai sensi dell’art. 10 e segg. del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n° 460. Tutti gli associati sono vincolati all’osservanza dello statuto.

La locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “ONLUS” sarà usata nella denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Il presente statuto è interpretato nel rispetto della Costituzione Italiana e della legislazione vigente, secondo le norme d’interpretazione dei contratti e in ottemperanza a quanto previsto dalla norma di cui all’art. 12 delle Preleggi al Codice Civile.

ART. 2 - PRINCIPI ISPIRATORI

Lo spirito e la prassi dell’associazione sono permeati dal completo e assoluto rispetto dei principi generali ispiratori della Costituzione Italiana quali il rispetto della personalità e della dignità umana e spirituale.

L’associazione è apartitica e si attiene ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, anche indiretto, quindi divieto assoluto di speculazioni di qualsiasi tipo. le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto dell’Associazione, debitamente autorizzate dal Consiglio Direttivo).

Gli aderenti svolgono in modo personale e spontaneo la propria attività animata da spirito di solidarietà ed attuata con correttezza, buona fede, probità e rigore morale.

ART. 3 – SEDE E ZONA DI ATTIVITA’

L’associazione ha attualmente la propria sede legale in Genova (GE), Piazza Colombo, 2, int. 2.

La sede può essere trasferita con semplice delibera dell’Assemblea dei soci.

Su delibera del Consiglio Direttivo l’associazione può istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni distaccate nella stessa città e anche in altre città del territorio italiano.

Tutte le riunioni delle Assemblee e, se previsti, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori Contabili, possono svolgersi sia presso la sede sociale, sia altrove, purché espressamente e consensualmente deciso dai soci.

ART. 4 - DURATA

La durata dell’associazione è illimitata.

ART. 5 - FINALITA’

L’associazione, in conformità di quanto disposto nell’atto costitutivo, intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

ART. 6 - ATTIVITA’ SVOLTE

L’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale dirette a fornire aiuti umanitari alla popolazione dell’Angola (Africa), operando nei seguenti settori:

  • Assistenza sociale e socio-sanitaria;
  • Beneficenza;
  • Istruzione;
  • Formazione.

In particolare l’Associazione intende supportare il progetto di realizzazione, nel territorio della missione di Kawanga, di una scuola da inserire in una prospettiva di più ampio respiro finalizzata alla realizzazione di un vero e proprio villaggio della cultura che sia fucina di nuove menti per il futuro e nuove mani in grado di creare lavoro per molte persone che oggi vivono nella povertà e nel disagio sociale, innalzando il tenore di vita e portando quindi nelle zone abitate maggiori servizi e infrastrutture, sempre ovviamente nel rispetto dell’ambiente delle tradizioni culturali.

L’associazione non svolgerà attività diverse da quelle suindicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e/o accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997, n° 460.

ART. 7 - VOLONTARI

Nello svolgimento delle proprie attività l’associazione si avvale, in modo diretto e prevalente, di prestazioni non occasionali di volontariato.

L’attività dei volontari è a titolo gratuito e non potrà essere retribuita in alcun modo neppure dal beneficiario.

I volontari avranno diritto solo ed esclusivamente al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata ai sensi di legge, secondo i parametri preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea dei soci.

ART. 8 - DIPENDENTI

L’Associazione può assumere dipendenti, necessari al suo regolare funzionamento nei limiti previsti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997, n° 460, oppure qualora l’assunzione sia necessaria per qualificare o specializzare l’attività da essa svolta.

ART. 9 - COLLABORATORI DI LAVORO AUTONOMO

L’Associazione per soddisfare specifiche esigenze può giovarsi dell’operato di collaboratori di lavoro autonomo.

ART. 10 - SOCI

Possono far parte dell’associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello statuto e intendono prestare la propria collaborazione nell’organizzazione, mossi da spirito di solidarietà per le finalità ivi indicate.

A tutti i soci devono essere consegnate copie aggiornate dello statuto dell’associazione e degli eventuali regolamenti interni.

La richiesta di adesione, redatta in forma scritta su un apposito modulo predisposto dall’associazione, deve contenere la dichiarazione dell’aspirante socio di condividere le finalità dell’associazione, di accettare, senza alcuna riserva, lo statuto e gli eventuali regolamenti interni e, presa visione dell’informativa relativa alla privacy, di consentire il trattamento dei dati personali e deve essere presentata al Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riserva di accettare o no tale richiesta, deliberando in merito con espressa motivazione.

L’iscrizione all’associazione decorre dalla data della deliberazione del Consiglio Direttivo, che deve esaminare le domande di adesione dei nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione delle suddette richieste, deliberando l’iscrizione dei nuovi soci nel registro degli aderenti all’associazione.

Se a richiedere l’ammissione all’associazione è un soggetto minore d’età la domanda d’iscrizione dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà parentale.

Avverso la decisione del Consiglio Direttivo sull’ammissione di nuovi soci è ammesso appello all’Assemblea generale dei soci entro 30 (trenta) giorni.

L’accoglimento o il rigetto della domanda di adesione all’associazione da parte dell’aspirante socio deve essere comunicata per iscritto all’interessato entro quindici giorni lavorativi.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto della richiesta di adesione all’associazione.

In caso di accoglimento della domanda di adesione il nuovo socio, nei successivi quindici giorni, dovrà versare all’associazione la quota annuale d’iscrizione. L’Associazione rilascerà al socio la relativa ricevuta dell’avvenuto pagamento unitamente alla tessera dell’associazione.

Coloro che hanno fatto richiesta di adesione all’associazione e la cui domanda è stata accolta dal Consiglio Direttivo sono denominati “soci aderenti all’associazione ordinari”; chi ha sottoscritto l’atto costitutivo e il presente statuto dell’associazione sono denominati “soci fondatori”; coloro (persone fisiche, giuridiche e/o enti pubblici e privati: in quest’ultimo caso l’adesione è di un solo rappresentante designato dall’ente) che eseguono versamenti cospicui in favore dell’associazione sono detti “benemeriti”. Queste tre categorie di soggetti rappresentano gli aderenti dell’associazione.

ART. 11 - DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all’interno dell’associazione, nel rispetto del principio della democraticità della struttura.

I soci hanno diritto di frequentare i locali dell’associazione e di partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa. Hanno diritto di riunirsi in Assemblea per discutere e votare l’approvazione e le modifiche del presente statuto e dei regolamenti e sulle questioni riguardanti l’Associazione, di verbalizzare le proprie opposizioni, di consultare i verbali delle riunioni degli organi sociali e di estrarne copia, di eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti, di rassegnare le proprie dimissioni in qualunque momento, di conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali.

Possono esercitare il diritto di voto in Assemblea i soci maggiorenni che abbiano rinnovato la tessera almeno tre giorni prima dello svolgimento della stessa e siano in regola con il pagamento della quota sociale annua d’iscrizione.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 14. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 12 - OBBLIGHI DEI SOCI

I soci devono:

  • rispettare il presente statuto in tutta la sua interezza;
  • tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall’associazione;
  • svolgere tutte le attività nei tempi e secondo le modalità preventivamente concordate;
  • eseguire la loro attività verso gli altri in modo personale, spontaneo, gratuito e senza alcuno scopo di lucro;
  • contribuire al raggiungimento degli scopi dell’associazione, prestando la propria opera secondo le finalità dell’organizzazione;
  • pagare la quota associativa annuale stabilita dall’Assemblea generale dei soci.

ART. 13 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per:

  • decesso;
  • impossibilità sopravvenuta di svolgere le prestazioni richieste;
  • inattività prolungata totale negli ultimi 6 (sei) mesi con conseguente radiazione del socio senza alcun rimborso della quota sociale annua d’iscrizione;
  • mancato pagamento della quota sociale annua d’iscrizione trascorsi tre mesi dalla data di scadenza prevista. Il socio moroso è automaticamente espulso, radiato dall’associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte del Consiglio Direttivo e con apposita annotazione nel “Libro dei Soci”;
  • rinuncia volontaria comunicata per iscritto al Presidente dell’Assemblea dei soci che a sua volta ne informerà il Consiglio Direttivo che delibererà in merito;
  • espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, degli eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; danni morali e materiali arrecati all’associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell’associazione. Qualora il socio radiato rivesta una carica sociale, decade immediatamente ed automaticamente da tale carica.

Le deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo riguardo al presente articolo devono essere comunicate all’interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata.

La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta alcun diritto sul patrimonio dell’associazione, né rimborsi e/o corrispettivi ad alcun titolo.

ART. 14 - RICORSO DEL SOCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE

Qualora ricorrano gravi motivi, il socio può essere escluso dall’associazione con delibera del Consiglio Direttivo, contenente le motivazioni dell’esclusione. L’esclusione ha effetto decorso un mese dalla notifica del provvedimento del Consiglio Direttivo.

Contro ogni provvedimento di esclusione il socio può ricorrere al Presidente dell’Assemblea entro 30 (trenta) giorni e sul ricorso del socio decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci sia ordinaria sia straordinaria, successiva alla radiazione.

L’efficacia del provvedimento di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell’organo adito.

Il mancato ricorso avverso la deliberazione pronunciata dal Consiglio Direttivo entro quindici giorni dal ricevimento della relativa comunicazione di espulsione comporta l’accettazione della suddetta decisione.

ART. 15- ORGANI SOCIALI

Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell’associazione:

1) l’Assemblea generale degli iscritti;

2) il Consiglio Direttivo;

3) il Presidente;

4) il Vice-Presidente,

e, se nominati,

5) il Segretario;

6) il Tesoriere;

7) il Collegio dei Revisori Contabili.

Tutti gli organi sociali, esclusa l’Assemblea generale degli iscritti, sono eletti esclusivamente e liberamente dall’Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all’interno dei suddetti organi sociali (Presidente, Vice-Presidente, Segretario, Tesoriere ecc.) sono attribuite dal rispettivo organo, eccezion fatta per il primo mandato in assoluto in cui le nomine sono fatte direttamente dai soci fondatori in sede di costituzione dell’associazione. Tutti i membri di organi sociali devono essere soci.

Gli organi sociali e i Collegi di controllo e garanzia hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

ART. 16 - L’ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ISCRITTI

A) COMPOSIZIONE

L’Assemblea generale degli iscritti regolarmente costituita è formata da tutti gli aderenti all’associazione che alla data di convocazione siano in regola con il pagamento della quota sociale annua d’iscrizione.

L’Assemblea è il massimo organo deliberante dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Le deliberazioni dell’Assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti gli associati sia dissenzienti sia assenti e sono conservate a cura del Presidente o del Segretario presso la sede sociale ove possono essere consultate da tutti gli associati.

B) PRESIDENZA

E’ presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in caso di sua assenza dal Vice-Presidente. Nel caso di assenza di entrambi l’Assemblea dei soci nomina un proprio Presidente.

Il Presidente nomina un Segretario, che ha il compito di redigere il verbale di Assemblea e firmarlo in calce unitamente alla sottoscrizione apposta dal Presidente dell’associazione. Il suddetto verbale è iscritto nel Registro delle Assemblee degli associati, è conservato a cura del Presidente o del Segretario presso la sede dell’associazione e può essere consultato da ciascun socio il quale ha diritto di estrarne copia.

C) CONVOCAZIONE

L’Assemblea ordinaria dei soci si riunisce, almeno una volta l’anno, entro il giorno trenta del mese di aprile, in occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali, su convocazione del Presidente o ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei soci.

L’Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Presidente o persona dallo stesso a ciò delegata, lo ritenga necessario.

La convocazione dell’Assemblea dei soci, sia ordinaria sia straordinaria, avviene mediante l’affissione dell’avviso scritto nell’apposita bacheca posta presso la sede sociale dell’Associazione, e inviando individualmente a tutti i soci, anche se sospesi o radiati, l’avviso per lettera raccomandata o consegnato a mano almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione, oppure anche a mezzo telefax, telegramma o posta elettronica certificata. L’Assemblea dei soci, stante la mancanza di apposita norma ad hoc prevista dalla legislazione vigente, può prevedere nuove regole di convocazione, qualora il numero degli associati diventi tale da rendere difficoltosa l’individuazione di una sede adatta.

L’Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

L’avviso di convocazione deve contenere:

1) la data, l’ora e la sede della prima e dell’eventuale seconda convocazione dell’Assemblea dei soci (convocazione quest’ultima che può anche avvenire in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione);

2) l’ordine del giorno.

D) COSTITUZIONE

L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza fisica della metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, che può svolgersi nello stesso giorno della prima, l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L’Assemblea delibera in particolare su:

  • la nomina o sostituzione degli organi sociali e degli eventuali Collegi di controllo e di garanzia qualora ne sia prevista la loro costituzione;
  • gli indirizzi e le direttive generali dell’associazione;
  • la redazione, l’approvazione, la modifica o la revoca dei regolamenti interni;
  • le modifiche al presente statuto e all’atto costitutivo;
  • l’approvazione del programma dell’attività da svolgere proposto dal Consiglio Direttivo;
  • l’individuazione di altre attività direttamente connesse esclusivamente per scopo di autofinanziamento dell’associazione e senza alcun fine di lucro;
  • il ricorso presentato da un socio che è stato espulso;
  • l’approvazione o il rigetto del bilancio preventivo con voto palese e con la maggioranza dei presenti, previo deposito del medesimo presso la sede sociale quindici giorni prima, onde consentire un’eventuale consultazione da parte di ciascun associato;
  • l’approvazione o il rigetto del bilancio consuntivo con voto palese e con la maggioranza dei presenti, previo deposito del medesimo presso la sede sociale quindici giorni prima, onde consentire un’eventuale consultazione da parte di ciascun associato;
  • l’approvazione delle relazioni annuali da presentare al Consiglio Direttivo;
  • la determinazione dei limiti del rimborso spese sostenute dagli amministratori dell’associazione, e dai membri degli eventuali Collegio Arbitrale e Collegio dei Revisori Contabili;
  • l’eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione, e di fondi o capitale nel corso della durata dell’associazione;
  • la determinazione dell’ammontare delle quote sociali annue a carico dei soci;
  • l’eventuale scioglimento dell’associazione e devoluzione del patrimonio associativo;
  • l’eventuale messa in liquidazione dell’associazione e relativa nomina del commissario liquidatore;
  • l’eventuale proroga della durata dell’associazione.

Le deliberazioni dell’Assemblea sulle questioni poste all’ordine del giorno sono adottate a maggioranza semplice dei soci presenti siano essi fondatori o ordinari. E’ richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci per le deliberazioni che si riferiscono alle modifiche dello statuto e dell’atto costitutivo dell’associazione.

Tali delibere avvengono a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

Ogni socio ha diritto ad un voto. Non sono ammesse deleghe.

ART. 17 - CONSIGLIO DIRETTIVO

A) COSTITUZIONE

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero minimo di tre ad un numero massimo di sette membri eletti dall’Assemblea dei soci tra i propri componenti. Possono partecipare al Consiglio Direttivo, senza avere alcun diritto di voto, i Revisori Contabili.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri e può essere revocato dall’Assemblea con la maggioranza dei soci aventi diritto di voto.

La riunione dell’organo è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente.

Delle deliberazioni è redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e in seguito iscritto nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per un triennio e tutti i suoi membri sono rieleggibili e decadono qualora siano assenti ingiustificati per ben 2 (due) volte.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando il socio o i soci che nell’ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

Le eventuali sostituzioni dei membri del Consiglio Direttivo, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea generale dei soci, convocata successivamente alla nomina. I nuovi consiglieri scadono insieme con quelli che sono in carica all’atto della loro nomina.

Qualora vengano a mancare i consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’Assemblea per nuove elezioni.

La carica di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di Revisore Contabile e/o Probiviro. All’atto dell’accettazione della carica, i membri del Consiglio Direttivo devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità che non sussistono a loro carico cause d’ineleggibilità e/o decadenza.

Nessun compenso spetta ai membri del Consiglio Direttivo. Ad essi è riconosciuto soltanto il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni della carica ricoperta.

B) CONVOCAZIONE

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su invito del Presidente, di norma una volta ogni mese, ma anche su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei soci (in questo caso, la riunione deve avvenire entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta). Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere convocato per le riunioni mediante avviso scritto per lettera raccomandata o consegnato a mano almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione, ed anche a mezzo telefax, telegramma, posta elettronica e mediante affissione dell’avviso nell’apposita bacheca dell’associazione presso la sede sociale. Soltanto in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nello stesso giorno.

L’avviso di convocazione dovrà contenere l’indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.

C) COMPITI

E’ di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione.

In particolare e tra gli altri sono compiti del Consiglio Direttivo:

  • eleggere nella prima riunione, tra i suoi membri, il Presidente e il Vice-Presidente;
  • delegare determinati compiti al Presidente;
  • nominare il Segretario e il Tesoriere, che possono essere scelti anche tra persone non membri del Consiglio Direttivo o anche tra i non aderenti all’Associazione;
  • nominare e revocare un preposto nel caso di eventuali attività commerciali marginali: il primo preposto è nominato direttamente dall’Assemblea ordinaria;
  • attribuire ad uno o più dei suoi consiglieri le funzioni di amministratore;
  • eseguire le delibere dell’Assemblea e quanto necessario per lo svolgimento dell’attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi;
  • redigere un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, regolerà gli aspetti pratici e specifici della vita associativa;
  • ratificare alla prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
  • amministrare l’associazione ed operare in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali approvati dall’Assemblea alla quale risponde direttamente;
  • fissare le norme per il funzionamento dell’associazione, formulando i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
  • vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento delle stesse;
  • promuovere l’attività dell’associazione, autorizzando la spesa;
  • sistemare i locali adibiti allo svolgimento delle attività dell’associazione;
  • assumere o licenziare il personale dipendente dell’associazione e determinarne i compensi nei limiti consentiti dalle disponibilità previste nel bilancio;
  • determinare il compenso dei Revisori Legali solo se non soci;
  • delegare al Presidente o ad un comitato esecutivo l’ordinaria amministrazione;
  • stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività sociali;
  • formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
  • predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’anno sociale;
  • curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;
  • convocare l’Assemblea generale dei soci almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio;
  • elaborare il bilancio preventivo contenente le previsioni di spesa e di entrata concernente l’esercizio annuale successivo;
  • elaborare il bilancio consuntivo contenente le previsioni di spesa e di entrata concernente l’esercizio annuale trascorso;
  • sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo entro il giorno 30 del mese di aprile dell’anno successivo a quello interessato;
  • deliberare spese in nome e per conto dell’associazione, per un importo massimo di € 25.000,00 (venticinquemila), senza la preventiva autorizzazione dell’Assemblea ordinaria degli iscritti;
  • predisporre il rendiconto economico e finanziario annuale da presentare all’Assemblea dei soci;
  • proporre all’Assemblea l’accettazione di lasciti, successioni, donazioni ed elargizioni varie;
  • deliberare circa l’ammissione o il rigetto delle domande degli aspiranti soci;
  • deliberare sulla rinuncia volontaria del socio;
  • radiare dal Consiglio Direttivo i membri che siano stati assenti per ben 2 (due) volte consecutive alle riunioni dello stesso;
  • radiare i soci che siano stati inattivi negli ultimi 6 (sei) mesi precedenti la convocazione dell’Assemblea, ordinaria o straordinaria che sia o non abbiano pagato la quota sociale annua d’iscrizione entro tre mesi dalla scadenza;
  • nominare il membro del Collegio Arbitrale di spettanza dell’Associazione.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei voti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 18 - IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo, che è anche il Presidente dell’Assemblea generale degli iscritti, rappresenta a tutti gli effetti di legge l’organizzazione di volontariato.

A) ELEZIONE

E’ eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri a maggioranza dei voti dei presenti. La prima nomina è ratificata nell’atto costitutivo.

B) DURATA, CESSAZIONE E REVOCA DELLA CARICA

Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo durante il quale è in carica il Consiglio Direttivo e cessa dalla sua carica qualora non ottemperi a tutti i suoi compiti così come contemplati nello statuto sociale.

L’Assemblea generale degli iscritti a maggioranza dei suoi membri può revocare il Presidente.

C) COMPITI

Il Presidente compie tutti gli atti e le operazioni che impegnano l’organizzazione di volontariato.

Ha i poteri della normale gestione ordinaria dell’Associazione, e gli eventuali poteri anche di straordinaria amministrazione che, in caso di necessità e di urgenza, il Consiglio Direttivo ritenga opportuno delegargli.

Il Presidente deve assolvere i seguenti compiti:

  • convocare e presiedere le riunioni dell’Assemblea generale dei soci, del Consiglio Direttivo e dell’eventuale Comitato Esecutivo, curandone l’ordinato svolgimento;
  • curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  • sottoscrivere il verbale dell’Assemblea e custodirlo o farlo custodire dal Segretario presso la sede sociale al fine di poterne consentire la consultazione da parte di tutti i soci;
  • emanare i regolamenti interni degli organi sociali;
  • verificare l’osservanza dello statuto e dei regolamenti e promuoverne l’eventuale riforma;
  • rappresentare legalmente l’associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;
  • predisporre le linee generali del programma dell’attività dell’associazione, individuando le esigenze dell’organizzazione e dei soci;
  • redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’Associazione;
  • vigilare sulle strutture e sui servizi dell’Associazione, deliberando sulla sistemazione dei locali a ciò adibiti;
  • eseguire gli incassi ed accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo, provenienti da amministrazioni pubbliche, enti, istituzioni o soggetti privati, rilasciandone debitamente quietanza liberatoria per esonero o responsabilità;
  • deliberare spese in nome e per conto dell’associazione al di fuori di quanto stabilito dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo per un importo massimo deciso ogni anno dall’Assemblea ordinaria;
  • deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell’Assemblea generale dei soci, del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale;
  • in caso di necessità e di urgenza, assumere nell’interesse dell’associazione tutti i provvedimenti di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all’assunzione dei medesimi;
  • stipulare convenzioni tra l’associazione e altri enti o soggetti pubblici o privati, previa delibera dell’Assemblea generale dei soci che disponga in merito alle modalità di attuazione della convenzione e custodire una copia di tali convenzioni presso la sede sociale.

ART. 19 - IL VICE-PRESIDENTE

In caso di assenza, d’impedimento o di cessazione, le funzioni di Presidente saranno svolte dal Vice-Presidente, il quale convocherà il Consiglio Direttivo per l’approvazione della relativa delibera di conferimento dell’incarico.

Nei confronti degli associati e dei terzi (persone fisiche, giuridiche, uffici o enti pubblici e/o privati), la firma del Vice-Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento o cessazione dalla carica del Presidente.

ART. 20 - IL SEGRETARIO

Il Segretario assiste il Presidente. E’ eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni rinnovabili.

Compiti del Segretario sono in particolare:

  • l’estensione, la sottoscrizione in calce e l’eventuale custodia di tutti i verbali dell’Assemblea generale dei soci sia essa ordinaria sia straordinaria, e dei verbali delle riunioni dei Collegi di controllo e di garanzia la cui istituzione sia eventualmente prevista nella costituzione dell’associazione;
  • la verifica della regolarità della costituzione e della convocazione dell’Assemblea dei soci;
  • la tenuta aggiornata del “Libro dei Soci”;
  • la tenuta aggiornata dei registri dell’associazione;
  • la riscossione delle entrate in favore dell’Associazione e il pagamento delle spese dalla stessa sostenute;
  • l’esame e disbrigo della corrispondenza.

ART. 21 - Il TESORIERE

E’ il consigliere al quale spetta il compito di curare la gestione della cassa dell’associazione, tenere, controllare e aggiornare i libri contabili, conservando la documentazione che ad essi sottende e predisporre il bilancio dell’associazione con la relativa relazione contabile.

ART. 22 - IL COLLEGIO DEI REVISORI LEGALI

L’Assemblea generale dei soci, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere un Collegio dei Revisori Legali formato da un numero di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, membri tutti che possono essere scelti anche tra i non aderenti all’associazione e, quando la legge lo richieda, devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Il Collegio elegge tra i suoi membri il Presidente.

La durata in carica del Collegio è triennale e tutti i suoi componenti sono rieleggibili. Dopo aver utilizzato i membri supplenti, le eventuali sostituzioni dei membri del Collegio effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea dei soci utile e successiva alla nomina dei membri sostituti. I membri così nominati scadono insieme agli altri membri del Collegio. All’atto dell’accettazione della carica i Revisori Legali devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause d’ineleggibilità e/o decadenza espressamente previste nelle norme di cui agli artt. 2382 - 2399 Cod. Civ.

Il compenso ai membri del Collegio, solo se non soci, è determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto della normativa vigente.

La carica di revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori Legali esercita i poteri e le funzioni contemplati dalla normativa vigente per i Revisori Legali e precisamente le norme di cui agli artt. 2403 e seguenti del Cod. Civ. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione scritta e firmata anche da un solo socio.

In particolare i compiti principali del Collegio dei Revisori Legali sono i seguenti:

  • partecipare alle riunioni dell’Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e se previsto del Comitato Esecutivo, senza esercitare alcun diritto di voto;
  • in caso di necessità convocare l’Assemblea qualora il Consiglio Direttivo non possa farlo o in caso di dimissioni del suo Presidente;
  • verificare e controllare la legittimità dell’operato del Consiglio Direttivo e dei suoi membri;
  • controllare l’amministrazione dell’associazione e l’operato della stessa, vigilando sull’osservanza della legge e dello statuto sociale;
  • verificare la corretta gestione dell’associazione sul piano economico-finanziario;
  • verificare periodicamente la regolare tenuta della contabilità dell’associazione e dei relativi libri;
  • verificare il bilancio preventivo e consuntivo e quindi il rendiconto annuale alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
  • esprimere il proprio parere di regolarità sul bilancio preventivo e consuntivo, e sul rendiconto annuale dell’associazione e sugli altri documenti contabili, prima della loro presentazione all’Assemblea;
  • redigere la relazione annuale al rendiconto consuntivo scritta, firmata, presentata e diffusa tra tutti gli aderenti all’associazione e trascritta nell’apposito Registro dei Revisori Legali;
  • indirizzare al Presidente e ai membri del Consiglio Direttivo le raccomandazioni che riterrà.

utili per il pieno assolvimento dei loro compiti nel completo rispetto dello statuto sociale.

ART. 23 - CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dai componenti degli organi sociali per lo svolgimento dei loro incarichi nell’interesse dell’associazione. Le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del medesimo periodo.

ART. 24 - ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE

Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

  • contributi ordinari dei soci: quota sociale annua d’iscrizione;
  • contributi straordinari elargiti dai soci e da soggetti privati siano essi persone fisiche o persone giuridiche estranee all’associazione;
  • contributi o elargizioni erogati dallo stato, da enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  • contributi di organismi internazionali;
  • rimborsi derivanti da convenzioni;
  • rendite patrimoniali;
  • entrate derivanti da attività connesse, ivi compresi i proventi di occasionali raccolte pubbliche di fondi effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione: tali proventi sono inseriti in un’apposita voce del bilancio dell’associazione e sono accettate dall’Assemblea generale degli iscritti che delibera sulla loro utilizzazione, determinandone i tempi e le modalità in conformità dello statuto sociale e nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 4 dicembre 1997, n° 460;
  • ogni altro tipo di entrata ammessa dalla legge.

Tutti i fondi dell’associazione saranno depositati su un conto corrente da accendersi presso primario Istituto Bancario e intestato all’Associazione. Ogni operazione finanziaria è disposta solo ed esclusivamente a firma del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, a firma del Vice-Presidente.

ART. 25 - QUOTA SOCIALE

La quota sociale annua d’iscrizione all’associazione è determinata dall’Assemblea generale dei soci. Tale quota deve essere versata un mese prima della seduta dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo annuale, non è frazionabile, né rivalutabile, né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio, è intrasmissibile sia per atto inter vivos sia mortis causa e in caso di dimissioni, radiazione o morte del socio rimane in proprietà dell’associazione.

I soci non in regola con il pagamento della quota sociale non possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea generale degli iscritti, non sono né elettori né eleggibili alle cariche sociali e non possono prendere parte a nessuna attività dell’organizzazione di volontariato.

ART. 26 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:

  • beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili: questi ultimi possono essere acquistati dall’associazione e sono ad essa intestati;
  • eventuali fondi di riserva costituenti eccedenze di bilancio;
  • avanzi netti di gestione;
  • donazioni, lasciti testamentari con beneficio d’inventario o successioni, accettati tutti dall’Assemblea generale degli iscritti che delibera sulla loro utilizzazione per i fini istituzionali, determinandone i tempi e le modalità in conformità a quanto previsto nello statuto sociale e nell’atto costitutivo.

ART. 27 - ESERCIZIO SOCIALE

L’esercizio sociale dell’associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo presenta annualmente entro il giorno 30 del mese di aprile all’Assemblea generale dei soci la relazione e il rendiconto consuntivo dell’esercizio trascorso e quello preventivo per l’anno in corso. Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori Legali almeno 30 (trenta) giorni prima della loro presentazione all’Assemblea dei soci, conformemente con quanto stabilito dalle norme del Codice Civile e dalle disposizioni legislative vigenti in materia, e devono essere depositati presso la sede dell’organizzazione quindici giorni prima della convocazione dell’Assemblea, affinché ciascun socio possa prenderne visione.

L’associazione ha il divieto di distribuire, sia direttamente sia indirettamente, utili e avanzi di gestione, e fondi, riserve o capitale nel corso della sua durata, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano previste per legge o siano effettuate a beneficio di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale ONLUS che per statuto sociale o regolamento, facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L’Associazione ha, altresì, l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, previste dallo statuto sociale.

ART. 28 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie che dovessero insorgere, direttamente o indirettamente, tra l’associazione ed i soci, e tra i soci medesimi inerenti all’interpretazione, all’esecuzione e alla validità del presente statuto.

  • preliminarmente:

dovranno essere discusse e risolte dinanzi al Conciliatore nominato secondo procedure stabilite dalla legge 29 dicembre 1993, n° 580 e dal Regolamento adottato dalla Camera di Commercio di Genova;

  • in difetto:

1) potranno essere devolute alla decisione di un Arbitro o di un Collegio Arbitrale (composto

da 3 (tre) membri, nominati uno da ciascuna parte ed il terzo dai due Arbitri così designati o in difetto dal Presidente del Tribunale di Genova) da nominarsi su richiesta di una delle parti che dovrà darne comunicazione all’altra mediante invio di lettera raccomandata entro 30 (trenta) giorni dalla data di conoscenza della decisione presa dalla Camera di Conciliazione o entro 30 (trenta) giorni dalla nomina del Conciliatore nel caso di rifiuto dell’altra parte. Il tutto in conformità delle regole di procedura del regolamento della Camera di Commercio di Genova che le parti sin d’ora dichiarano espressamente di conoscere e di accettare integralmente.

L’Arbitro o Collegio Arbitrale deciderà:

  1. secondo diritto/equità, procedendo seguendo le norme del codice di procedura civile (arbitrato rituale);
  2. secondo diritto/equità, liberamente e senza vincoli di forma (arbitrato irrituale).

Le parti potranno richiedere all’Arbitro o Collegio Arbitrale di osservare, oltre che le procedure della Camera Arbitrale di Genova, anche le disposizioni contenute nel Regolamento Nazionale delle Camere Arbitrali depositato presso la Camera di Commercio di Milano.

Le decisioni dell’Arbitro o Collegio Arbitrale saranno definitive e non impugnabili, provvedendo anche sulle spese e competenze spettanti all’Arbitro sulla scorta delle tariffe professionali che tali prestazioni prevedono.

2) saranno esclusivamente di competenza del Foro di Genova.

ART. 29 - RESPONSABILITA’ DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione può assicurarsi contro i danni causati da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della stessa e risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni derivanti dall’inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 30 - SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

L’Assemblea straordinaria dei soci appositamente convocata dal Consiglio Direttivo con specifico ordine del giorno delibera lo scioglimento dell’associazione con la maggioranza semplice dei soci presenti siano essi soci fondatori o soci ordinari.

L’Assemblea provvede, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

In caso di scioglimento o cessazione dell’organizzazione per qualunque causa, dopo la liquidazione, i beni, utili o riserve, dedotte le passività, non potranno essere divisi tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo, approvata dall’Assemblea, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n° 662, e successive modificazioni ed integrazioni, saranno devoluti in beneficenza in favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale ONLUS, o a fini di pubblica utilità. salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

ART. 31 - NORME DI FUNZIONAMENTO

Le norme di funzionamento dell’associazione, predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall’Assemblea generale dei soci, devono essere affisse nell’apposita bacheca presso la sede sociale e consegnate in copia a ciascun socio al momento dell’iscrizione all’organizzazione.

ART. 32 - NORME RESIDUALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti, decide l’Assemblea ai sensi dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle leggi vigenti in materia in particolare del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n° 460.

Il presente statuto costituisce parte integrante dell’atto costitutivo dell’associazione denominata “Ondjango Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale”, redatto in pari data.